Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46944/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on evasion charges as first-instance sentencing discretion is not reviewable at this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46944/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Otea Mihai inadmissible regarding his conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued that the first-instance court failed to apply generic mitigating circumstances, but the higher court found these arguments constituted an impermissible review of the sentencing discretion reserved to the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because the lower court's decision was sufficiently reasoned and did not require scrutiny by the Court of Cassation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; The Court of Cassation holds that appeals challenging the application of generic mitigating circumstances are inadmissible when the first-instance judgment provides exhaustive and logical reasoning on the denial of such mitigation, as sentencing discretion remains within the exclusive domain of the judge of fact.

Parole chiave

Generato dall'IA
evasion crime generic mitigating circumstances sentencing discretion inadmissible appeal Cassation review limits attenuazione della pena evasione all'obbligo di contribuzione deduzione per spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
art. 385 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTEA MINAI nato il 04/11/1999 avverso la sentenza del 14/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; , visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Otea Mihai; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello.

I proposti motivi, relativi alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, involgono, infatti, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione ai fini del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzandone i precedenti non solo per reato specifico maanche in materia di stupefacenti;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La c igliera relatrice La Pres e # en