Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and preclusion of evidence re-reading.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for a crime under Article 334 of the Penal Code, arguing for a re-evaluation of evidence. The court rejected this request because the grounds were generic, repetitive of lower court findings, and sought a precluded re-reading of facts without logical flaws in the original reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and not generic; the court cannot re-evaluate evidence if the lower court's reasoning is logical and the appeal merely repeats arguments already examined.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUPPARI SIMONE nato a LOCRI il 29/09/1981 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Cuppari; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate dal giudice di appello e disattese con corretti argomenti giuridici sulla sussistenza dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato.
Il ricorrente sottopone alla Corte di legittimità la rilettura delle risultanze di prova, correttamente esaminate dai giudici del merito, sollecitandone, in assenza di elementi di illogicità della motivazione, una rilettura, come noto preclusa a questa Corte; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eufo tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatrice La Presidente