Italian Court dismisses appeals as inadmissible for reiterating merit arguments already rejected by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Dino De Tollis and Giuseppina Morgiante inadmissible. Both defendants argued for non-prosecution and suspended sentences, but the court found their new grounds were merely repetitions of arguments already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The court ruled that the Supreme Court cannot re-evaluate factual assessments or discretionary sentencing decisions made by the lower judiciary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, 582, 585, 131-bis, 133, 165 cod. pen.; The Court of Cassazione cannot admit appeals that merely reiterate arguments already decided by the Court of Appeal, as it lacks the authority to re-evaluate factual findings or discretionary sentencing judgments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE TOLLIS DINO nato a PESCARA il 27/06/1969 MORGIANTE GIUSEPPINA nato a PESCARA il 03/08/1984 avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di D. De Tollis e G. Morgiante nonchè i cd. motivi nuovi, in realtà reiterativi dele precedenti censure svolte con i ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti da Dino De Tollis avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 612, 582 e 585 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate dal giudice di appello e disattese con corretti argomenti giuridici sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio della pena sospesa sulla base di un giudizio di concreta gravità dei fatti, per la reiterazione e insistenza delle condotte aggressive e minatorie tenute nei confronti delle persone offese, ritenute, pertanto, particolarmente sintomatiche di intensità del dolo e, con riferimento alla pena sospesa, valorizzando non solo la circostanza che, in passato, anche se in epoca risalente, era già stata applicata due volte, ma anche la impossibilità di formulare una favorevole prognosi a favore dell'imputato.
Si tratta di apprezzamenti di merito formulati con argomentazioni logiche e, pertanto, incensurabili in Cassazione non potendo il giudice di legittimità procedere alla rivalutazione dei fatti e del giudizio che corrisponda ai criteri di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in tema di sospensione condizionale, ai parametri degli artt. 133 e 165 cod. pen.; il ricorso di Giuseppina Morgiante, per i reati di cui agli artt. 378 e 368 cod. pen. è, anch'esso, proposto per motivi non deducibili. Il primo motivo propone una inammissibile rilettura delle risultanze di prova che i giudici del merito hanno esaminato ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico dei reati addebitati facendo corretta applicazione delle regole che sovrintendono all'acquisizione e utilizzabilità delle prove (il verbale delle dichiarazioni rese dalla Morgiante).
Il secondo motivo, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio della pena sospesa sulla base di un giudizio di concreta gravità dei fatti, per la reiterazione e insistenza delle condotte illecite ascrittile e, con riferimento alla pena sospesa, valorizzando non solo il grave precedente (per reato in materia di falsità ideologica), ma anche la impossibilità di formulare una favorevole prognosi a favore dell'imputata. Anche a tal riguardo, pertanto, il ricorso propone la inammissibile revisione, da parte della Corte di legittimità, di giudizi di natura ampiamente discrezionale ma congruamente motivati. .,• Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consig