Italian Supreme Court dismisses appeal on evasion charges as arguments are generic assertions of intent defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Carri Scheila inadmissible regarding her conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code. The court ruled that the appellant's arguments merely asserted generic defects in the existence of intent without specific legal grounding, and rejected the claim that the duration of absence must exceed twelve hours for this offense. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 47-ter ord. pen.: Arguments asserting generic defects in the existence of intent regarding the crime of evasion are inadmissible in the court of cassation as they fail to meet the requirement of specific legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRI SCHEILA nato a PRATO il 02/05/1981 avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Carri Scheila; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché puramente assertivi della esistenza di vizi in punto di configurabilità del dolo che, in relazione al reato in esame, è generico e, dunque, si esaurisce nella consapevole violazione della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio.
E', inoltre, manifestamente infondato il motivo secondo cui la durata dell'allontanamento, ai fini della configurabilità del reato di evasione, deve essere superiore a dodici ore, che non trova applicazione alla fattispecie, come quella in esame, in cui la condannata è stata ammesso all'esecuzione domiciliare della pena detentiva ai sensi dell'art. 47-ter, ord. pen. (cfr. Sez. 4, n. 16182 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275579); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera réltrice La Pres/5fe