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Ordinanza — n. 46933/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints regarding drug possession quantity and destination are inadmissible in final review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46933/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Romano Salvatore inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for drug possession, arguing the seized nandrolone was intended for third parties rather than personal use. The court rejected these arguments as mere factual complaints that cannot be examined at the stage of legal review.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 600 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes regarding the quantity or intended destination of seized drugs constitute mere complaints and are inadmissible in proceedings for legal review.

Parole chiave

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drug possession conviction nandrolone seizure third party intent factual complaints inadmissible legal review stage Cassation procedure procedural costs fine uso personale

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANO SALVATORE nato a SIRACUSA il 17/10/1976 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; • 4, visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Romano Salvatore; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla ritenuta destinazione a terzi, piuttosto che all'uso esclusivamente personale, dello stupefacente detenuto (valorizzando il dato quantitativo delle fiale di nandrolone detenute) e le concrete circostanze del fatto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatrice La Presidenti