Cassation court dismisses appeal on evasion charges as arguments are generic assertions of intent defects not admissible in legitimacy review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Federico Zarino inadmissible regarding his conviction for evasion under Article 385 of the Penal Code. The appellant argued that the lower court failed to consider specific vices in the configuration of criminal intent, but the court ruled these arguments were merely generic assertions of intent defects rather than concrete legal grounds. Consequently, the appeal was rejected because such generic claims do not meet the strict admissibility requirements for a legitimacy review, resulting in the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; The Court holds that generic assertions regarding the existence of vices in the configuration of criminal intent are inadmissible in a legitimacy appeal, as they fail to provide specific legal grounds for challenging the conviction.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARINO FEDERICO nato a SALERNO il 11/04/1966 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di F. Zarino; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché puramente assertivi della esistenza di vizi in punto di configurabilità del dolo che, in relazione al reato in esame, è generico e, dunque, si esaurisce nella consapevole violazione della prescrizione di non allontanarsi dal domicilio (Sez. 6, n. 19218 del 08/05/2012, Rapillo, Rv. 252876), non rilevando i motivi dell'allontanamento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigl relatrice La P esid nte