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Ordinanza — n. 46931/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses drug trafficking appeals citing appellate court's correct legal application of sentencing aggravations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46931/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by El Meliani Slimani and Safoui Mohamed inadmissible regarding drug trafficking convictions. The appellants argued against the first-instance judgment, but the appellate court had correctly applied legal principles concerning the quantity of hashish and joint criminal responsibility. The court ruled that the appeals failed to challenge the substantive legal reasoning or provide specific grounds contrary to the appellate decision's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 367, comma 1, c.p.p.; Art. 367, comma 2, c.p.p.: Appeals must be admissible; those lacking specific grounds challenging the appellate court's correct legal application or failing to confront the motivation are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking inadmissible appeal appellate review joint criminal responsibility sentencing aggravation traffico aggravato di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
E' generico il motivo di ricorso proposto da Safaoui Mohamed sul diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R.
Art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990
253150) all'aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art. 80, comma, 2 d.P.R.
Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
E' generico il motivo di ricorso proposto da Safaoui Mohamed sul diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL MELIANI SLIMANI nato il 22/12/1977 SAFOUI MOHAMED nato il 24/12/1996 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di El Meliani Slimané e Safoui Mohamed dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli 73, comma 4 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo (oltre 7 kg di hashish contenenti kg. 2,319,895 di principio attivo Delta-9-THC) è stato correttamente ricondotto, facendo applicazione dei principi in materia (Sez.

U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150) all'aggravante dell'ingente quantitativo di cui all'art. 80, comma, 2 d.P.R. 309 cit. con la conseguenza che sono anche manifestamente infondati i comuni motivi di ricorso sul punto. Non merita miglior sorte il motivo di ricorso proposto da El Meliani Slimani in punto di responsabilità, aspetto, questo, esaminato dalla Corte di merito che ne ha rilevato i comuni movimenti con i coimputati presso le abitazioni e a bordo delle auto sinergicamente impiegate. E' generico il motivo di ricorso proposto da Safaoui Mohamed sul diniego di applicazione della circostanza di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309 cit. poiché il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata sul punto della insussistenza degli specifici requisiti (il proficuo contributo efficace e concreto alle indagini) diverso e ulteriore rispetto al contributo offerto alla raccolta della prova dei reati, stante l'arresto in flagranza.

Gli ulteriori comuni motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della mancata applicazione con giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche (applicate in regime di equivalenza) rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione/che ha valorizzato le concrete modalità del fatto, risultato oggetto di un traffico organizzato e avente ad oggetto quantitativi ingenti.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera rela