Italian Court dismisses appeal on drug trafficking conviction, ruling prior criminal record was validly used for sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court improperly utilized his seven prior convictions for immigration and drug offenses to determine the sentence rather than merely excluding personal use. The court held that these precedents were correctly applied to establish the penalty amount and deny generic mitigating circumstances, as the first-instance judgment provided sufficient reasoning for these decisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; The prior criminal record may be utilized to determine the penalty and exclude personal use defenses, provided the first-instance judgment offers exhaustive and logical motivation for such application.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLALI MOHAMED (CUI: 053GGNA) nato il 01/01/1993 avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Allali M.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: i precedenti penali (sette condanne per violazione delle leggi sull'immigrazione e due specifiche in materia di stupefacenti) sono stati valorizzati non solo per escludere che la droga detenuta fosse detenuta per uso esclusivamente personale/ma per determinare la pena, in anni due di reclusione ed euro duemila di multa, tenuto conto che il ricorrente deteneva sia cocaina, frazionabile in ca. 50 dosi, che marjuana e denegare l'applicazione delle circostanze generiche; aspetti del trattamento punitivo rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consiglieré rlatrice La Pres