Criminal appeal dismissed for being generic and repetitive of lower court censure on psychological elements and necessity defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Turcaloro Simona inadmissible for being generic and repetitive of arguments already examined by the Court of Appeal. The appellant challenged a conviction for the crime of fleeing the scene of a crime (Art. 385 Penal Code), arguing regarding the psychological elements of the offense and the justification of her departure from her home under the defense of necessity. The court found that the lower court correctly assessed the facts, noting the appellant's proximity to a drug square versus her claimed school location, and that her attempt to hide from police negated the particular leniency provision (Art. 131-bis Penal Code). Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces censure already examined by the court of first instance without providing new, specific arguments capable of overturning the factual assessment regarding the psychological elements of the crime or the application of the defense of necessity.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURCALORO SIMONA nato a ROMA il 25/05/1991 avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Turcaloro Simona; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché generico e riproduttivo di censure - sulla sussistenza dell'èlemento psicologico del reato e sulla carenza di elementi che potessero giustificare, in termini di stato di necessità, l'allontanamento dal domicilio, sono svolti in fatto e sono riproduttivi di censure esaminate dalla Corte di appello e disattese con corretti e puntuali argomenti,valorizzando la circostanza che l'imputata si trovava distante dalla scuola ove, a suo dire, si sarebbe dovuta recare per prelevare le figlie e, invece, vicina alla "piazza di spaccio" ove era stata tratta in arresto; le descritte modalità del fatto e la circostanza che l'imputata avesse tentato di nascondersi all'arrivo della polizia sono state correttamente ritenute ostative all'applicazione della particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen.;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La Consiglier. la La