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Ordinanza — n. 46928/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as sentencing for drug possession was legally justified and properly motivated.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46928/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Vincenzo Timpano's appeal against a reduced sentence inadmissible. The lower court applied a penalty higher than the statutory minimum but within the median range, justified by the high purity of the drugs found in the suspect's home and his residence arrest status. The court rejected the appellant's arguments regarding the negative assessment of his personality, finding the first-instance reasoning logical and free of the alleged defects.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Art. 133 cod. pen.: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the sentencing criteria regarding drug purity and custodial measures are correctly applied and the lower court's assessment of the offender's personality is not logically flawed.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility drug possession sentencing statutory minimum penalty drug purity assessment residence arrest regime offender personality evaluation Cassazione Roma commisurazione della pena per stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Timpano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di trattamento punitivo applicato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sono manifestamente infondati.
Art. 133 cod. pen.
La misura della pena, effettivamente determinata in misura superiore al minimo edittale ma, comunque, contenuta in valore mediano, è stata motivata, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
La misura della pena, effettivamente determinata in misura superiore al minimo edittale ma, comunque, contenuta in valore mediano, è stata motivata, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMPANO VINCENZO nato a OPPIDO MAMERTINA il 19/02/1939 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di V. Timpano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi dedotti, in punto di trattamento punitivo applicato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, sono manifestamente infondati.

La misura della pena, effettivamente determinata in misura superiore al minimo edittale ma, comunque, contenuta in valore mediano, è stata motivata, facendo corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., valorizzando sia il dato quantitativo sia, soprattutto, l'elevato grado di purezza della droga detenuta presso l'abitazione dell'imputato che vi si trovava ristretto al regime degli arresti domiciliari. Le argomentazioni della Corte di appello (che ha ridotto la pena applicata in primo grado) sono relative anche al negativo giudizio sulla personalità dell'imputato e sulla sua capacità a delinquere, con argomentazioni che non denotano le denunciate carenze o illogicità della motivazione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La Consigliera r: .trice La Pres.dante