Cassation court dismisses appeal as generic arguments regarding drug trafficking organization cannot substitute for factual appreciation by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the arguments regarding the organization of drug trafficking were too generic to warrant remittal to the Supreme Court. The appellant claimed the lower court failed to properly assess organized trafficking methods, such as using couriers during the pandemic and continuing activities while under house arrest, alongside evidence of large cash holdings. The court held that evaluating the organization of illicit activity must be done concretely based on specific facts, which the lower court had already considered to deny generic mitigating circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 1 e comma 5, d.P.R. n. 309/1990; The court cannot remittal a question to the Supreme Court when the lower court's appreciation of the organization of illicit activity is based on concrete facts and professional conduct, as such evaluation is not inherently incompatible with the relevance of that aspect in other contexts.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEBRI FLORAN nato il 24/09/1993 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bebri F; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi di ricorso, concernenti la responsabilità per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, sono generici perché volti all'apprezzamento alternativo delle risultanze di prova che i giudici di merito avevano valorizzato per disattendere la richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 e che denotavano le modalità organizzate dell'attività di spaccio (il ricorrente si serviva di corrieri, durante il periodo pandemico, per le consegne di droga; ha continuato a svolgere l'illecita attività anche mentre si trovava ristretto agli arresti domiciliari) oltre al dato ponderale delle sostanze cedute in occasione delle ultime consegne effettuate a tali Irollo e Camilli, suoi clienti, il Camilli da tempo risalente, e alla somma di denaro trovata in suo possesso (oltre tremila euro), in assenza di causale lecita.
Non sussistono le ragioni per le rimessione della questione alle Sezioni Unite, sollecitata con la memoria difensiva prodotta in vista dell'odierna udienza, dal momento che l'apprezzamento dell'organizzazione dell'attività illecita va operato in concreto e, pertanto, non è incompatibile con la rilevanza che, in altri contesti, può essere riconosciuto a tale aspetto della condotta. Le descritte circostanze di fatto e l'abilità dell'imputato, sintomatica di una certa professionalità, sono state valorizzate quale indice inequivoco di capacità a delinquere e, pertanto, con apprezzamento non suscettibile di rilievi in questa sede, valorizzate, in una ai suoi precedenti, per il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera relatric La