Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of special prosecutor release for absent defendant.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Damiano Vinci inadmissible and ordered him to pay court costs. Vinci challenged a lower court's refusal to apply a substitute penalty, arguing the trial court erred in denying a special prosecutor release for his absent defense counsel. The court rejected this claim, ruling that the lower court correctly applied established jurisprudence requiring such a release for the request to be admissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5 e comma 5-bis, d.P.R. n. 309/1990; The appeal is inadmissible if the trial court correctly applies the requirement that a special prosecutor release from the absent defendant is necessary for the admissibility of a request for a substitute penalty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VINCI DAMIANO nato a COLLEFERRO il 07/03/1986 avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di D. Vinci; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 sono manifestamente infondati poiché, nel denegare l'applicazione della pena sostitutiva di cui all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di merito ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza che ritene necessario, ai fini dell'ammissibilità della richiesta, il rilascio di procura speciale in favore del difensore da parte dell'imputato non presente in udienza (Sez. 4, n. 50971 del 05/07/2017, Rv. 271177);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.