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Ordinanza — n. 46921/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for drug offenses citing inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46921/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by El Tahiri Nourredine inadmissible on procedural grounds. The appellant challenged a plea bargain sentence for resisting a public official and drug possession, arguing against the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that the lower court's reference to Article 129 was sufficient to establish the exclusion of acquittal grounds, rendering further analysis unnecessary and the appeal inadmissible de plano.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990; Art. 129 cod. proc. pen.: A reference to Article 129 of the Code of Criminal Procedure in a plea bargain judgment is sufficient to presume the judge verified and excluded grounds for acquittal, making additional analysis unnecessary and rendering appeals based on this omission inadmissible.

Parole chiave

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plea bargain sentence drug possession offenses resisting public official procedural inadmissibility Article 129 criminal procedure de plano dismissal Cassation appeal traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
Art. 129 cod. proc. pen.
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod.
artt. 337 cod. pen
art. 129 cod. proc. pen
E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL TAHIRI NOUREDDINE nato il 06/02/1995 avverso la sentenza del 03/05/2024 del GIP TRIBUNALE di AVEZZANOudita la relazione svol a dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di El Tahiri Nourredine udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso avverso la sentenza di applicazione pena per i reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e 73, d.P.R. n. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

E' pacifico nella giurisprudenza di legittimità che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. - come nel caso di specie è avvenuto - è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (così, tra le tante, Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015, Benedetti, Rv. 263082) la cui sussistenza deve risultare con carattere di evidenza e tanto più che nella sentenza impugnata, fin dal capo di imputazione, sono individuati precisi elementi di fatto che rinviano alla illiceità delle condotte di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.) e detenzione a fini di cessione di sostanze stupefacenti, per modalità e circostanze della condotta (detenzione di dosi di stupefacente già confezionate in dosi da strada);

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La Consiglier latrice La -Pre