Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints and rejects insufficient motivation argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the grounds raised were merely factual complaints not permitted in a legality proceeding. The appellant argued the lower court failed to justify the confiscation of marijuana for group use, but the court noted this was already properly addressed by the trial judge. Consequently, the court upheld the conviction for drug possession and ordered the appellant to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990: Appeals in legality proceedings cannot be based on mere factual complaints or generic assertions of insufficient motivation when the lower court has already adequately examined and rejected the arguments with correct legal reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUSSAGLIA CRISTIANO nato a ROMA il 26/11/1980 avverso la sentenza del 12/04/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Bussaglia C; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;
Considerato, inoltre, che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, consistendo nella generica affermazione della insufficienza della motivazione della sentenza impugnata ai fini della destinazione della marijuana detenuta presso l'abitazione all'uso di gruppo, evenienza risultata non solo priva di qualsivoglia elementi di prova a supporto ma smentita dal rinvenimento di un coltello sporco di sostanza e di fogli manoscritti riportanti conteggi, argomenti con il quale il ricorso non si confronta.
Premesso che la pena inflitta, partendo dalla pena base di anni sei di reclusione ed euro 27.000,00 di multa, in relazione alla detenzione di 217 dosi di cocaina, coincide con il minimo edittale (e non è, pertanto, eccessiva), la Corte di appello ha ribadito la correttezza del diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dei precedenti (tre, per reati in materia di stupefacenti) che sono valsi l'applicazione della recidiva con un minimo aumento per la continuazione tra reati: le argomentazioni dei giudici del merito sono, pertanto, ineccepibili e non censurabili in questa sede.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consigliera r DEp0,917,711‘ La Presidente)