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Ordinanza — n. 46918/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because legal qualification arguments lack immediate clarity from the indictment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46918/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible de plano, ruling that the arguments regarding the legal qualification of the facts did not meet statutory requirements. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing the facts warranted a different legal characterization under Article 73 of the Drug Trafficking Law. The Court held that such qualification arguments must be immediately evident from the indictment and cannot rely on abstract or evocative assertions without clear factual support.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990: Appeals against sentencing decisions are inadmissible if the alleged error in legal qualification lacks immediate and indisputable clarity relative to the indictment's content.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legal qualification error drug trafficking conviction immediate clarity requirement sentencing decision appeal reati qualificati contro gli stupefacenti traffico aggravato di cocaina recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/1990
Pipolo; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano 1.11 ricorso relativo alla sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata applicata all'imputato la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.555.00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIPOLO ANTONIO nato a NAPOLI il 02/05/1998 avverso la sentenza del 27/06/2024 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di A. Pipolo; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano 1.11 ricorso relativo alla sentenza indicata in epigrafe con la quale è stata applicata all'imputato la pena di anni due e mesi otto di reclusione ed euro 11.555.00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata.

Il ricorso è inammissibile non configurandosi, infatti, se non in termini astratti e meramente evocativi del vizio, la condizione della erronea qualificazione giuridica del fatto che avrebbe dovuto esser ricondotto alla fattispecie di cui al comma quinto dell'art. 73 cit. La disposizione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che elenca espressamente gli unici casi nei quali è previsto il ricorso per cassazione avverso la decisione di applicazione della pena, consente alle parti di dedurre l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, da condursi alla stregua del capo di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso, e che tuttavia deve ritenersi limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo in particolare escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso (Sez. 7, n. 39600 del 10/09/2015, Casarin, Rv. 264766) aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

Nel caso in esame la stessa struttura del ricorso si risolve, al di ,là dell'enunciazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, nella denuncia•Crrori valutativi nella prospettazione di un'alternativa e più logica ricostruzione dei fatti del tutto infondaq,, a stregua delle modalità dei fatti quale enunciati fin dal capo di imputazione nel quale indicati quantitativi di droga e modalità di detenzione incompatibilità con il fatto lieve (41 dosi di cocaina; 30 dosi di hashish e 3 dosi di marjuana);

2. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La Consigli a relatrice La