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Ordinanza — n. 46917/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on calunnia charges, rejecting generic evidence criticism and upholding lower court's factual findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46917/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misinterpreted evidence regarding false accusations of extortion, but the court found these arguments generic and repetitive of the appellate court's already reasoned analysis. The court upheld the conviction because the lower court thoroughly examined witness testimonies and logically concluded the accusations were false cover-ups for financial requests.

Regesto Legislator

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Art. 368 cod. pen.; Art. 369 cod. proc. pen.: The cassation court cannot substitute its own evaluation of evidence or re-read witness statements; appeals based on generic criticisms of the lower court's factual findings regarding the material and psychological elements of the crime of calunnia are inadmissible.

Parole chiave

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calunnia false accusation evidence evaluation cassation inadmissibility lower court reasoning denuncia mendace accuse di abuso accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 368 cod. pen.
Art. 369 cod. proc. pen.
art. 368 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIONCHI ROSSANO nato a LUCCA il 03/11/1975 avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso di Maionchi Rossano; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Emilia Anna Giordano; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in merito alla prova di colpevolezza dei reati di calunnia (in danno, l'uno, di Radouan El Bouthi e di Michele Russo , l'altro) sono generici perché riproduttivi di censure, volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico del reato di cui all'art. 368 cod. pen., adeguatamente esaminate e logicamente argomentate dalla Corte di appello sul punto della consapevole denuncia di Radouan El Bouthi del reato di estorsione, riferendo di una dinamica del prestito ottenuto (solo 50 euro) e delle modalità della condotta estorsiva smengdalle dichiaraizoni testimoniali acquisite.

Al cospetto di una conforme valutazione dei giudici del merito, il ricorrente allega il vizio di travisamento della prova (le dichiarazioni rese dal padre dell'imputato e dal teste Luporini) sottoponendo alla Corte i verbali delle dichiarazioni acquisite dai predetti e proponendone la rilettura, inammissibile, da parte della Corte di legittimità. Anche con riferimento alla calunnia in danno di Michele Russo, le argomentazioni della Corte di appello - che ha evidenziato la connessione tra la prima e la seconda condotta di calunnia essendo stato indicato il Russo come la persona che aveva agito, a sostegno di El Bouthi, per la esazione minacciosa del credito) sono state ritenute travolte dalla infondatezza dell'accusa verso El Bouthi, con argomentazioni (cfr. pag.

8) non inficiate da manifesta illogicità. La Corte di merito ha compiuto una diffusa analisi delle dichiarazioni del Maionchi e della loro inattendibilità per ritenere false, e dettate a copertura degli aiuti economici richiesti al padre, le accuse di estorsione verso El Bouthi e, conseguentemente, verso il Russo che non si prestano a censure, neppure ai fini della corretta qualificazione dei fatti come reato di calunnia poiché con chiarezza El Bouthi Radouan e Michele Russo venivano accusati del reato di estorsione. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa