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Ordinanza — n. 46916/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal dismissed because probation requires the defendant's continuous availability for supervision and behavior assessment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46916/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that probation measures presuppose the continuous availability of the defendant for supervision. The lower court rejected the request for alternative measures because the defendant was unfindable in Italy, having moved to Romania without a known address. The Court affirmed that without the ability to monitor compliance, such measures cannot be legally applied.

Regesto Legislator

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Art. 177 c.p.s.; Art. 178 c.p.s.: Probation measures presuppose the continuous availability of the interested party to allow for the assessment of behavior and observance of prescriptions.

Parole chiave

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probation supervision continuous availability behavior assessment inadmissible appeal unfindable defendant inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 177 c.p.s.
Art. 178 c.p.s.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo
Sez. 1, n. 18140 del 05/03/2003, De Giorgi
Sez. 1, n. 18140 del 05/03/2003, De Giorgi, Rv.
Sez. 1, n. 4322 del 24/06/1996, Messina
223995; Sez. 1, n. 4322 del 24/06/1996, Messina, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EDEC IONUT ALEXANDRU nato il 23/08/1992 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Lecce ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare o semilibertà presentata nell'interesse di Ionut Alexandru Edec a causa della irreperibilità del medesimo; letti i motivi del ricorso; rilevato che: il ricorso eccepisce la nullità del provvedimento per carenza di motivazione in relazione al petitum avanzato con la domanda di misure alternative, essendosi limitato il Tribunale a prendere atto della irreperibilità del condannato, senza, peraltro, procedere alla notifica del provvedimento dichiarativo di tale stato e alla 'successiva dichiarazione di latitanza; dalla disamina del verbale di udienza del 14 marzo 2024 risulta che lo stesso difensore ha comunicato che il ricorrente si è trasferito in Romania in città e domicilio sconosciuti; ritenuto che: va condivisa e deve essere ribadita l'affermazione costante della giurisprudenza di questa Corte secondo cui «l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatamente, l'osservanza delle prescrizioni» (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191;

Sez. 1, n. 18140 del 05/03/2003, De Giorgi, Rv. 223995; Sez. 1, n. 4322 del 24/06/1996, Messina, Rv. 205695 ed altre conformi); le allegazioni difensive si pongono in evidente contrasto con il predetto, consolidato, orientamento rispetto al quale non vi sono ragioni per discostarsi; considerato, quindi, che il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.