Cassation appeal dismissed for being personally presented by the applicant instead of a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant personally presented the petition, violating mandatory representation rules. The Tribunal of Surveillance had previously rejected the applicant's opposition to an expulsion decree, and the applicant attempted to challenge this via cassation without legal counsel. The court ruled that such personal presentation renders the appeal inadmissible under specific procedural articles, resulting in a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation must be presented by a qualified defense lawyer; personal presentation by the applicant renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMED AMZA nato a BEIRUT( LIBANO) il 31/03/1989 avverso l'ordinanza del 19/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato av o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'opposizione avverso il decreto di espulsione nei confronti di Amza Amed; letti i motivi del ricorso per cassazione; rilevato che lo stesso è stato presentato personalmente da Amza Amed, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condannà del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14