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Ordinanza — n. 46912/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution court's drug trafficking sentence continuation due to lack of specific factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46912/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The execution court had increased the sentence by four years based on generic factors like drug gravity and mafia aggravation without detailed reasoning. The court ruled that the appellant's request for a re-evaluation of facts was unfounded because the lower court had already considered these elements extensively.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The execution judge's duty to motivate the penalty increase is fulfilled when the sentencing judgment explicitly identifies the relevant factual elements considered under the statutory criteria.

Parole chiave

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continuzione della pena giudice dell'esecuzione motivazione della sentenza narcotraffico aggravante mafiosa ricorso inammissibile spese processuali mancata attuazione degli accordi illeciti

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 671 cod. proc. pen
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013
pen.» (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUGLIELMINO ANTONINO MIRKO nato a CATANIA il 07/05/1992 avverso l'ordinanza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO dì CATANIA dato avviso alle parti; udita Ja relazione svolta dal Consigliere VINCENZO CALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale la Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha raccolto l'istanza di applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di Antonib Mirko Guglielmino in relazione a due sentenze di condanna per delitti di narcotraffico e commercializzazione di sostanze stupefacenti; letti i motivi del ricorso; rilevato, che, in sede di riconoscimento della continuazione il giudice dell'esecuzione ha quantificato la pena a titolo di aumento nella misura di quattro anni di reclusione (previa riduzione per il giudizio abbreviato) motivando la decisione con riferimento alla gravità dei fatti, alla natura delle sostanze stupefacenti commercializzate, alla ritenuta sussistenza dell'aggravante mafiosa; considerato che: a fronte di tale quantificazione, la censura del ricorrente si articola secondo uno schema non consentito, atteso che tende a sollecitare, in termini, peraltro, estremamente generici una rivalutazione di elementi fattuali già presi ampiamente in considerazione dal giudice dell'esecuzione; nella determinazione della pena a titolo di aumento in continuazione deve trovare applicazione il principio generale secondo cui «deve ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso in quanto manifestamente infondato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.