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Ordinanza — n. 46910/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of criminal continuability claim due to lack of unified criminal design.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46910/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's decision to reject the request for applying the rule of criminal continuability. The lower court found that the defendant's offenses, committed in different commercial contexts and locations, lacked the essential unity of a single criminal plan required by law. The court emphasized that the execution judge correctly exercised discretion in finding no evidence of a premeditated series of crimes, rejecting the appellant's arguments regarding the similarity of the business sectors.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 81 cod. pen.: The rule of criminal continuability requires proof of a unified criminal design where subsequent offenses were originally planned as part of a specific scheme, not merely a general propensity for crime.

Parole chiave

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criminal continuability unified criminal design execution proceedings premeditated offenses judicial discretion inadmissible appeal commercial fraud condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
Art. 81, second comma, cod. pen.
255156); rilevato, altresì, che: l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.
Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari
Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Mounir
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale
270074);non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv.
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, F.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LONGO WILLIAM nato a TREIA il 10/11/1977 avverso l'ordinanza del 09/11/2023 del TRIBUNALE di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., presentata nell'interesse di William Longo; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); rilevato, altresì, che: l'identità del disegno criminoso, caratterizzante l'istituto disciplinato dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., «postula che l'agente si sia previamente rappresentato e abbia unitariamente deliberato una serie di condotte criminose e non si identifica con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati; essi, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, ma rivelano una generale propensione alla devianza che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali» (Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615, conforme Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, dep. 2023, Mounir, Rv. 284420);

«il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spaziotemporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Per detto riconoscimento è richiesto, inoltre, che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074);non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; a tale proposito, va ribadito che «in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (Sez. 6 , n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601); considerato che: nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha escluso la riconducibilità al medesimo disegno criminoso dei reati per cui Longo è stato condannato con due sentenze per delitti di falso e bancarotta commessi tra dicembre 2013 e novembre 2014 nell'ambito commerciale, con ruoli diversi e nel contesto di società diverse e in distinti ambiti territoriali; a fronte di tali lineari considerazioni, il ricorrente articola censure di tipo essenzialmente confutativo, incentrate su circostanze che non valgono, in alcun modo, a comprovare l'illegittimità delle argomentazioni svolte dal giudice dell'esecuzione, il quale ha chiarito, nell'esercizio del discrezionale apprezzamento delle vicende sottoposte al suo vaglio e senza incorrere in contraddizioni o in affermazioni manifestamente illogiche, per quale ragione debba escludersi l'esistenza, nella fattispecie, di un riconoscibile, originario disegno criminoso; tanto vale, innanzitutto, in ordine al primo motivo con il quale sono stati eccepiti violazione di legge e vizi di motivazione riferiti all'identità dell'ambito commerciale nel quale operavano le due società (distribuzione di prodotti alimentari), oltre che l'omogeneità delle condotte, dei luoghi di commissione dei reati e la brevità del lasso temporale intercorso tra l'una e l'altra; analoga valutazione deve essere compiuta con riguardo al secondo motivo nel quale il rilievo della mancata disamina della documentazione allegata alla memoria del 2 novembre 2023 in vista dell'udienza del 9 novembre successivo è strettamente connessa ad una istanza rivalutativa delle situazioni di fatto ampiamente esaminate dal giudice dell'esecuzione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t