Criminal appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally instead of by a qualified defense lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner, Nicola Leila, filed it personally rather than through a qualified defense lawyer. The Tribunal of Surveillance had previously revoked his semi-liberty measure, prompting the appeal which violated specific procedural requirements. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the convicted person instead of by a lawyer inscribed in the special register of the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LELLA NICOLA nato a GRUMO APPULA il 05/06/1991 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato la misura alternativa della semilibertà nei confronti di Nicola Leila; letti i motivi del ricorso per cassazione; rilevato che lo stesso è stato presentato personalmente da Nicola Leila, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., c:ome modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14