Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46909/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally instead of by a qualified defense lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46909/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because the petitioner, Nicola Leila, filed it personally rather than through a qualified defense lawyer. The Tribunal of Surveillance had previously revoked his semi-liberty measure, prompting the appeal which violated specific procedural requirements. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal in criminal proceedings is inadmissible if filed personally by the convicted person instead of by a lawyer inscribed in the special register of the Court of Cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility personal filing prohibition qualified defense lawyer requirement special register of lawyers court costs and fine diritto a un difensore legittimazione ad agire difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LELLA NICOLA nato a GRUMO APPULA il 05/06/1991 avverso l'ordinanza del 04/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato la misura alternativa della semilibertà nei confronti di Nicola Leila; letti i motivi del ricorso per cassazione; rilevato che lo stesso è stato presentato personalmente da Nicola Leila, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., c:ome modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14