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Ordinanza — n. 46906/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for carrying a folding knife without justified reason.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46906/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for carrying a folding knife without justified reason. The appellant argued that the knife's danger to persons was not proven and that the court's reasoning was flawed, but the court found these arguments factually baseless. The decision relied on established jurisprudence equating specific knives to improper weapons, requiring only the absence of a justified motive for criminal liability.

Regesto Legislator

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Art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975; Carrying specific knives without justified reason constitutes a crime regardless of the immediate danger to persons, as they are legally equated to improper weapons.

Parole chiave

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carrying weapons without reason folding knife criminalization improper weapons classification justified motive requirement appeal inadmissibility contravention law 1975 criminal liability standard porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4, comma 2, legge n. 110 del 1975

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, Croce
Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio
Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv.
Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Visalli
283101; Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Visalli, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposta da: PERNA MICHELE nato il 14/10/1979 avverso la sentenza del 11/06/2024 del TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Vallo della Lucania ha dichiarato Michele Perna colpevole della contravvenzione di cui all'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello con lama pieghevole di circa 5 cm; letti i motivi del ricorso con i quali sono stati eccepiti, rispettivamente, violazione di legge per non essere stato accertato il pericolo di utilizzo dell'arma per l'offesa alla persona e i vizi di motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica in ordine all'assenza del giustificato motivo; rilevato che: costituisce orientamento pacifico della giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui «gli oggetti indicati specificamente nella prima parte dell'art. 4, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono equiparabili alle armi improprie, per cui il loro porto costituisce reato alla sola condizione che avvenga "senza giustificato motivo", mentre per gli altri oggetti, non indicati in dettaglio, cui si riferisce l'ultima parte della citata disposizione occorre anche che appaiano "chiaramente utilizzabili, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona". (Nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il coltello, della lunghezza di 22 cm, rinvenuto nella vettura non di proprietà del ricorrente, dovesse considerarsi arma impropria)» (Sez. 1, n. 10279 del 29/11/2011, dep. 2012, Croce, Rv. 252253;

Sez. 2, n. 15908 del 08/03/2022, Mustacchio, Rv. 283101; Sez. 1, n. 45184 del 11/10/2023, Visalli, Rv. 285506); da ciò discende la manifesta infondatezza del primo motivo che è riferito alla mancanza di un requisito, quello della destinazione del coltello all'offesa alla persona, che non è fra gli elementi costitutivi della fattispecie; con riferimento al secondo motivo, la censura è meramente fattuale e rivalutativa di elementi di fatto già oggetto di valutazione atteso che si risolve nella mera sollecitazione a ritenere sussistenti (cumulativamente, peraltro) i vizi di motivazione rispetto ad una ricostruzione priva di criticità evidenti; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende