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Ordinanza — n. 46904/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for organizing a party without public safety authorization during COVID-19 restrictions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for organizing a public gathering without necessary safety authorizations. The appellant argued the facts constituted an administrative offense rather than a criminal contravention and challenged the trial court's evidentiary criteria. The court rejected these claims, emphasizing that the lower judge's reasoning was not illogical and that the specific context of pandemic restrictions justified the criminal charge.

Regesto Legislator

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Art. 681 cod. pen.; Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or critically assess the trial judge's evidentiary criteria; it may only declare a decision inadmissible if the reasoning is manifestly illogical or lacks coherence with the stated purpose.

Parole chiave

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criminal contravention public safety authorization COVID-19 restrictions inadmissible appeal manifest illogicality evidentiary criteria criminal liability violazione dell'ordine pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 681 cod. pen.
Art. 666 cod. pen.
pen., quanto, piuttosto, di quella di cui all'art. 666 cod. pen. nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa, l'illogicità della motivazione conseguente alla mancata applicazione dei criteri di cui all'art.
Art. 192 cod. proc. pen.
nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa, l'illogicità della motivazione conseguente alla mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e, infine, la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.
Art. 131-bis cod. pen.
e, infine, la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 681 cod. pen
art. 666 cod. pen
pen., quanto, piuttosto, di quella di cui all'art. 666 cod. pen.
art. 192 cod. proc. pen
nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa, l'illogicità della motivazione conseguente alla mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen., deve presentare le caratteristiche di cui al punto che precede;infine, quanto alla esclusione della ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5334 del 1993
Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv.
Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023
194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMINITI STEFANO nato a MILAZZO il 10/01/1973 avverso la sentenza del 25/01/2024 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GOTTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha dichiarato Stefano Caminiti colpevole della contravvenzione di cui all'art. 681 cod. pen. per avere tenuto aperto un esercizio pubblico in cui aveva organizzato abusivamente una serata danzante alla presenza di oltre settecento persone, senza osservare le prescrizioni dell'Autorità a tutela dell'incolumità pubblica e senza le autorizzazioni di pubblica sicurezza; letti i motivi del ricorso con i quali sono stati eccepiti, rispettivamente, la non configurabilità della fattispecie di cui all'art. 681 cod. pen., quanto, piuttosto, di quella di cui all'art. 666 cod. pen. nella parte in cui prevede una sanzione amministrativa, l'illogicità della motivazione conseguente alla mancata applicazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e, infine, la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.; rilevato che: nel caso di specie, il giudice di merito ha ampiamente illustrato che la serata danzante è stata organizzata in violazione delle prescrizioni dell'Autorità emesse per io contenimento dell'epidemia da COVID-19, quindi per ragioni di tutela della pubblica incolumità; tanto è sufficiente a ritenere integrata l'ipotesi contravvenzionale contestata al ricorrente in luogo di quella (sanzionata da illecito amministrativo) ipotizzata dalla difesa che presuppone la semplice mancanza di licenza dell'Autorità; quanto al secondo motivo va richiamato il principio per cui «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispetto al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.:

Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556). pertanto è inammissibile la censura con la quale sono stati criticati i criteri di valutazione della prova adottati dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in termini meramente rivalutativi di profili di merito, a fronte di una motivazione che non esibisce alcuna illogicità che, si ricorda, affinché possa integrare il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., deve presentare le caratteristiche di cui al punto che precede;infine, quanto alla esclusione della ricorrenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. il motivo di censura è, anch'esso rivalutativo di profili insindacabilmente evidenziati dal giudice di merito che ha escluso la ricorrenza della causa di non punibilità in ragione della particolare gravità della condotta, delle ragioni di sicurezza e salute poste a fondamento del provvedimento dell'autorità di pubblica sicurezza in violazione del quale il ricorrente ha organizzato la serata danzante; a tali argomenti, il ricorrente ha opposto l'indicazione di elementi oggettivi della fattispecie in chiave meramente confutativa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass