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Ordinanza — n. 46902/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify unanswered appeal issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to identify specific issues from the second-instance judgment that remained unaddressed. Although the appellate court relied heavily on first-instance reasoning, the appellant did not point out which arguments were left unanswered beyond a minor clerical error. Consequently, the court ruled that the lack of precise identification of unanswered questions precluded the appeal from being examined on its merits.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the appellant fails to specify the precise points of the second-instance judgment that remain unanswered, as mere reliance on first-instance reasoning without identifying specific gaps does not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal relationem reasoning unanswered issues cassation procedure specific identification required motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO MICHAEL nato a NOVARA il 02/12/1995 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza in epigrafe della Corte di appello di Torino che ha confermato quella di primo grado con la quale Michael Esposito è stato ritenuto responsabile dei reati di istigazione a delinquere, lesioni e danneggiamento; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo avente ad oggetto il difetto di motivazione per essere stata motivata la decisione di appello per relationem rispetto a quella di primo grado; rilevato che: quanto alla natura del vizio dedotto, è stato eccepito che «è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata» (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161); ritenuto che: nel caso di specie, in effetti, la motivazione della sentenza impugnata è articolata, in prevalenza, con richiamo alle convergenti argomentazioni svolte dalla sentenza emessa all'esito del primo grado di giudizio; tuttavia, nell'articolare l'impugnazione per cassazione, il ricorrente ha omesso di indicare quali questioni sollevate con l'atto di appello siano rimaste senza adeguata risposta da parte del giudice del gravame, non essendo certamente sufficiente, per dimostrare il disimpegno motivazionale della Corte torinese, l'errore materiale nell'indicazione di un nome nel corpo della sentenza; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos