Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal censure on factual reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a factual reassessment regarding his residence and awareness of restrictions, but the court found no specific legal challenge to the lower courts' reasoning. Consequently, the court ruled that the appeal merely requested a re-evaluation of facts already thoroughly examined by the trial judges.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it contains only generic censure of facts without specific legal objections to the reconstruction of the crime.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZEI FRANCESCO nato a COSENZA il 13/01/1978 avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella di primo grado con la quale Francesco Mazzei è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 per avere contravvenuto agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo di soggiorno non rispettando gli orari di rientro al proprio domicilio; letti i motivi del ricorso con i quali sono stati eccepiti, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione; rilevato che: le censure, genericamente articolate, si risolvono nell'istanza di rivalutazione di profili fattuali adeguatamente esaminati dai giudici di merito che hanno già preso in considerazione l'aspetto dell'assenza di un domicilio vero e proprio e della consapevolezza dell'imputato di non potersi allontanare dall'area della stazione ferroviaria dalle 20.00 alle 8.00; alcun profilo di contraddittorietà è dato rinvenire nella motivazione della sentenza censurata sulla base di considerazioni che reiterano argomentazioni disattese anche con riguardo alle ragioni che hanno determinato l'imputato a recarsi in un pub, piuttosto che a rendersi reperibile nel luogo da egli stesso indicato; peraltro, il ricorso non contiene alcuna censura su aspetti più strettamente riguardanti la ricostruzione, in diritto, della fattispecie di reato ritenuta sussistente dalle convergenti sentenze di merito; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così