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Ordinanza — n. 46896/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding mandatory return order and knife carrying conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46896/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's confirmation of the defendant's conviction. The appellant argued that the mandatory return order lacked an obligation to return to residence and that the knife carrying lacked justification since it was in a car. The court rejected these claims, finding the order clearly included a return obligation and that the car location did not exempt the defendant from liability for carrying a weapon without cause.

Regesto Legislator

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Art. 76, comma 3, d.lgs. 159/2011; Art. 4, comma 2, legge 110/1975: The court must reject generic arguments challenging the validity of administrative orders or the justification for criminal acts if the lower court has provided specific reasoning based on the gravity of the facts and the lack of legitimate purpose.

Parole chiave

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mandatory return order knife carrying conviction inadmissible appeal public place definition criminal liability rimpatrio in sicurezza impedimenti all'allontanamento porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 4, comma 2, legge 18 aprile 1975, n. 110
159 perché, destinatario del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Catanzaro, veniva ivi sottoposto a controllo e fermato in tre diverse occasioni e per quello di cui all'art. 4, comma secondo , legge 18 aprile 1975, n.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 15/11/1981 avverso la sentenza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato quella di primo grado con la quale Giuseppe Costantino è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, destinatario del foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Catanzaro, veniva ivi sottoposto a controllo e fermato in tre diverse occasioni e per quello di cui all'art. 4, comma secondo , legge 18 aprile 1975, n. 110 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, un coltello a serramanico; letti i motivi del ricorso con i quali sono state eccepite, relativamente al primo reato, la mancanza, nel foglio di via, dell'obbligo di rientro nella residenza e, con riguardo al secondo, l'assenza di motivazione sulla mancanza di giustificazione del porto del coltello che, peraltro, si trovava all'interno di un'automobile e, dunque, non in luogo pubblico ma «esposto al pubblico», con ulteriore censura riferita alla mancata qualificazione come fatto di lieve entità; rilevato che: dalla disamina del fascicolo è emerso che il provvedimento del Questore di Catanzaro del 28 giugno 2016 conteneva lsia il divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro, sia l'obbligo di rientrare a Lamezia Terme, così dovendosi intendere la previsione del «rimpatrio» nella seconda città «qualora (...) venga rintracciato nel suddetto comune prima della notifica del presente provvedimento»; ritenuto, pertanto, che il primo motivo di ricorso sia manifestamente infondato; ritenuto, quanto al secondo motivo, che la censura sia del tutto generica in ragione del fatto che la Corte di appello ha motivato sulla mancanza del giustificato motivo del porto del coltello e sulla non ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 cit., in ragione della gravità del fatto; ritenuta, inoltre, generica l'allegazione circa il rinvenimento del coltello nell'automobile dell'imputato, stante la mancata dimostrazione dell'allegazione, nella fase di merito, di circostanze tali da rendere lecita la detenzione all'interno del mezzo di trasporto; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

• Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme