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Ordinanza — n. 46894/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of special defense counsel signature on the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46894/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the petition was signed personally by the appellant, violating mandatory signature requirements. The appellant argued for the recognition of a legal bond under Article 671 of the Code of Criminal Procedure, but the court focused on procedural defects. The decision was based on the statutory mandate that such petitions must be signed by registered defense counsel to avoid inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal petition must be signed by a registered defense counsel; failure to comply renders the petition inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal procedure defense counsel signature inadmissibility grounds special defense counsel procedural defect atto privo di sottoscrizione requisito della firma autografa allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Legge 23 giugno 2017, n. 103
1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMENI ADEL nato il 07/07/1982 avverso il decreto del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avio alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata con la quale la Corte di appello di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata da Adel Ammen4i avente ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.; letti i motivi del ricorso per cassazione; rilevato che lo stesso è stato presentato personalmente da Adel Ammemi, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103, che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); ritenuto che il ricorso debba, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14