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Ordinanza — n. 46892/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as execution judge lacks power to revoke conditional suspension due to crime abolition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46892/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ruling that the execution judge cannot revoke a previously granted conditional suspension of sentence. The appellant argued for revocation following the abolition of the underlying crime, but the court held this power does not belong to the execution judge. Consequently, the request was rejected because such modifications fall outside the execution judge's statutory authority.

Regesto Legislator

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Art. 673 cod. proc. pen.; The execution judge lacks the authority to revoke a conditional suspension of sentence or substitute it with a pecuniary penalty when a crime is partially abolished, as such measures are not among the permissible acts under the relevant procedural code.

Parole chiave

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execution judge powers conditional suspension revocation abolitio criminis effect criminal procedure code sanction modification limits adeguamento della pena sospensione di pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 673 cod. proc. pen.
638 del 1983, limitatamente all'annualità 2012, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 673 cod.
art. 673 cod. proc. pen
638 del 1983, limitatamente all'annualità 2012, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 673 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 43278 del 18/09/2019, Rosellini
(Sez. 1, n. 43278 del 18/09/2019, Rosellini, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIRAS STEFANO nato a SAN GAVINO MONREALE il 25/09/1970 avverso l'ordinanza del 26/06/2024 del TRIBUNALE di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; 711) Visti gli atti e l'ordinanza in epigrafe emessa dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale è stato revocato il decreto penale emesso dal medesimo Ufficio in data 18.1.2017 per il reato di cui all'art. 2 legge n. 638 del 1983, limitatamente all'annualità 2012, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.; letto il ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla decisione del giudice dell'esecuzione di non accogliere la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena concessa con il predetto decreto penale; letta la memoria del difensore; rilevato che: deve essere ribadito il principio per cui «in tema di esecuzione, qualora, per effetto di "abolitio criminis", sia parzialmente revocata la condanna per il reato più grave posto a fondamento del vincolo della continuazione, che venga così ad essere risolto, è legittimo il provvedimento con cui il giudice - nel rideterminare la pena per il residuo reato già satellite - respinga la richiesta del condannato di sostituire la pena detentiva con quella pecuniaria e di revocare il beneficio della sospensione condizionale precedentemente concesso, non rientrando siffatte modifiche del trattamento sanzionatorio tra i poteri del giudice dell'esecuzione. (Sez. 1, n. 43278 del 18/09/2019, Rosellini, Rv. 277145 - 02); ritenuto, pertanto, che la richiesta del ricorrente sia manifestamente infondata non rientrando fra le attribuzioni del giudice dell'esecuzione la possibile eliminazione del beneficio della sospensione condizionale precedentemente accordata, atteso che tale provvedimento non rientra tra quelli conseguenti ammessi ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.