Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds and insufficient motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Gabriele Bacci inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding his conviction for possession of a rocket launcher pistol, a counterfeit firefighter badge, and license plate trafficking. The court found the appeal arguments insufficient because the lower court adequately addressed the grossness of the forgery, the subjective element of the crime, and the denial of general mitigating circumstances based on established jurisprudence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded or if the lower court's reasoning is complete and sufficient, as the lack of positive elements for mitigating circumstances is a legitimate basis for denial.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACCI GABRIELE nato a LIVORNO il 26/07/1969 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale Gabriele Bacci è stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione di una pistola lanciarazzi, un portatessere con distintivo dei Vigili del Fuoco contraffatto e della ricettazione di targhe di ciclomotori; letto il ricorso con il quale sono stati articolati tre motivi aventi ad oggetto la grossolanità del falso del tesserino, l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche; letta la memoria depositata dal difensore; rilevato che: quanto al primo motivo, non risulta un adeguato e completo confronto del motivo di ricorso con quanto specificato nella sentenza impugnata in ordine alla grossolanità del falso; la Corte di appello si è soffermata sul punto, escludendo la fondatezza del correlato motivo di appello formulato sulla scorta di argomentazioni manifestamente infondate, siccome basate su una asserita carenza motivazionale; in relazione al secondo motivo i giudici di appello hanno reso una motivazione completa avendo affrontato la questione dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione a pag. 7 della sentenza che è stata risolta sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato espresso da questa Corte sul punto; infine, anche sul diniego delle circostanze attenuanti generiche la sentenza contiene l'indicazione specifica delle insindacabili ragioni poste dai giudici a fondamento del proprio giudizio negativo fondato sulla mancanza adi elementi positivamente valutabili per la concessione del beneficio; appare pertinente il richiamo all'orientamento consolidato e qui ribadito secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489;
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a