Cassation court dismisses appeal for being too generic and failing to specify legal grounds or contradictions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Renato Rica's appeal inadmissible due to extreme genericity and a failure to articulate specific legal violations. Rica argued for a violation of Article 129 of the Code of Criminal Procedure and contradictory reasoning, but the court found these claims lacked connection to the contested judgment's actual content. Consequently, the appeal was rejected, and Rica was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is excessively generic and fails to specify the legal grounds or contradictions alleged.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICA RENATO nato il 25/10/1997 avverso la sentenza del 16/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Firenze ha confermato quella di primo grado con la quale Renato Rica è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per essere rientrato nel territorio nazionale successivamente all'espulsione con accompagnamento all'aeroporto di Bologna; letti i motivi del ricorso con il quale è stato articolato un unico motivo con il quale è stato contestato il vizio di violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria; rilevato che: il ricorso non contiene una enunciazione dei motivi correlata ai vizi enunciati e alla motivazione della sentenza impugnata; non risulta specificato per quale ragione la critica attinga il profilo della mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., né quali siano i profili di contraddittorietà della decisione oggetto di impugnazione; ritenuto, quindi, che il ricorso si caratterizza per estrema genericità; considerato, pertanto, che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis