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Ordinanza — n. 46885/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46885/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Asaed Ahmed Abogrim inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for a mitigated penalty and non-punishment due to the weapon's nature, but the court found his arguments were either generic or contradicted established precedent regarding the severity of the offense. Consequently, the lower court's conviction for carrying an improper weapon without justification was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 3 legge n. 110/1975; Art. 131-bis cod. pen.: The failure to recognize a mitigating circumstance of slight gravity prevents a declaration of non-punishment for particular triviality, and appeals based on generic principles or re-evaluating facts already decided are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic argument mitigating circumstances non-punishment improper weapon court costs Cassation procedure porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 3 legge n. 110 del 1975
Art. 131-bis cod. pen.
110 del 1975 e della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.
art. 131bis cod. pen
110 del 1975 e della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia
pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOGRIM ASAED AHMED (CUI 05ICIQG) nato il 30/08/1995 avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza di primo grado con la quale Asaed Ahmed Abogrim è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 per avere portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, una mannaia in metallo; letti i motivi del ricorso con il quale sono stati dedotti due motivi di censura per violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975 e della causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen.; rilevato che: la censura proposta con il primo motivo di ricorso si risolve in una mera petizione di principio assertiva e semplicemente confutativa di quanto motivatamente deciso dai giudici di merito che, nell'escludere la ricorrenza dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 4, comma terzo, legge n. 110 del 1975, hanno richiamato elementi fattuali specifici insuscettibili, in questa sede di rinnovata valutazione; il primo motivo è, dunque, inammissibile in quanto generico; quanto al secondo motivo deve essere richiamato e ribadito il principio per cui «il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità relativamente al porto abusivo di un'arma impropria (nella specie, una mazza da "baseball" in metallo con impugnatura in gomma della lunghezza di circa 75 cm.), impedisce la declaratoria di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.» (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.