Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 46884/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance association rules due to lack of habitual contact.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46884/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Radames Parisi inadmissible, upholding the lower court's confirmation of his conviction for violating special surveillance association rules. The appellant argued that his meetings with convicted individuals were occasional rather than habitual and requested generic mitigating circumstances, which the lower court rejected based on his criminal record. The court dismissed these arguments, noting that the lower judges correctly established the habitual nature of the contacts and that the appellant's defense merely repeated merits already examined.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; Art. 8, comma 4, medesimo d.lgs.: The crime of violating the prohibition to associate habitually with convicted persons requires habitual or serial behavior, configurably only through multiple and stable contacts with the prejudiced.

Parole chiave

Generato dall'IA
special surveillance violation habitual association requirement generic mitigating circumstances inadmissible appeal criminal record weight corrispondenza con il difensore prove acquisite tramite sorveglianza allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 8, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio
8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv.
Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro
Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv.
Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino
271902 - 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Generato dall'IA
Ordinanza — n. 10722/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal regarding habitual association requirement for violation of special surveillance prescription. The court rejects the claim that a single violation negates habitual association. The decision upholds the lower court's finding of multiple contacts over nine months. The ruling confirms that plural and stable contacts define the crime under the specified law. The court finds the defense arguments insufficient to alter the established facts. The appeal is declared inadmissible with costs awarded to the state. The legal principle requires multiple interactions to constitute the offense. The judgment reinforces the strict interpretation of surveillance violation statutes. The outcome favors the prosecution's position on habitual association. The court emphasizes the need for concrete evidence of repeated behavior. The decision concludes that the lower court applied the law correctly.
Ordinanza — n. 20282/2026 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of repetition in the alleged habitual association offense.
Ordinanza — n. 4379/2026 — snpen
Italian Court dismisses appeal claiming habitual association requirement was not met for probation violation.
Ordinanza — n. 10210/2023 — snpen
Italian court dismisses appeal regarding habitual association with convicted persons under anti-mafia law.
Sentenza — n. 29970/2023 — snpen
Cassation court dismisses appeal against conviction for violating special surveillance obligations by associating with convicted persons.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARIS1 RADAMES nato a BARI il 10/11/1984 avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO CALATI; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato quella di primo grado con la quale Radames Parigi è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 75 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, violava le relative prescrizioni associandosi a persone pregiudicate dal 10 novembre 2016 al 10 marzo 2017; letti i motivi del ricorso con i quali sono state eccepite la mancanza dell'elemento oggettivo, stante la natura occasionale degli incontri e quello soggettivo (primo motivo), nonché la mancata concessione delle attenuanti generiche (secondo motivo); rilevato che: la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che «il reato di cui all'art. 75 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale "di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza", prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati» (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942 - 01;

Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro, Rv. 271902 - 01; Sez. 1, n. 27049 del 09/05/2017, Massimino, Rv. 270635 - 01); i giudici di merito si sono attenuti a tale principio avendo avuto cura di illustrare il numero degli incontri, la loro frequenza, soffermandosi anche sulle circostanze che hanno consentito di ricostruire l'abitualità degli incontri; la Corte barese, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, ha valorizzato i precedenti penali dai quali è gravato, l'imputato e l'assenza di elementi positivamente valutabili; ritenuto che: a fronte di tali logiche e . lineari motivazioni il ricorrente ha contrapposto motivi meramente confutativi e di merito insistendo, con riguardo all'affermazione della responsabilità, sulla natura occasionale e non abituale degli incontri; si tratta, come detto, di profili già presi in esame dai giudici di merito; identica considerazione va compiuta con riferimento al motivo riferito alle attenuanti generiche dovendosi ricordare come «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549;

Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d