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Ordinanza — n. 46875/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on procedural grounds and rejects substantive arguments regarding sentencing mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46875/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sergio Bassani inadmissible, rejecting all four grounds raised against the lower court's judgment. The appellant argued for specific mitigating circumstances and alternative sentencing, but the court found the first ground repetitive and the others either factually unsupported or outside the scope of appellate review. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis, comma 4, cod. pen.; Art. 20-bis cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals regarding sentencing mitigation and alternative penalties are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and based on sufficient factual appreciation, as these fall within the discretion of the trial judge.

Parole chiave

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inadmissible appeal sentencing mitigation alternative penalty appellate review procedural grounds criminal discretion repetitive argument recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis, comma 4, cod. pen.
7 ed 8 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 648- bis, quarto comma, cod.
Art. 20-bis cod. pen.
8 della sentenza impugnata); osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura violazione dell'art. 20-bis cod. pen. conseguente al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa, non è consentito.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
285438), requisito non sussistente nel caso di specie in considerazione della pena edittale prevista per il reato presupposto di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 20-bis cod. pen
8 della sentenza impugnata); osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura violazione dell'art. 20-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, Hamdi Kannel Ben Borni, Rv. 285438
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASSANI SERGIO nato il 01/02/1958 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Bassani Sergio; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di riciclaggio è aspecifico e reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente abbia commesso i reati rubricati, a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove (vedi pagg. 7 ed 8 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 648- bis, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato.

La Corte di merito ha correttamente rigettato la richiesta di applicazione della diminuente (vedi pag. 8 della sentenza impugnata) alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto sia inferiore a cinque anni di reclusione (Sez. 2, n. 46211 del 03/10/2023, Hamdi Kannel Ben Borni, Rv. 285438), requisito non sussistente nel caso di specie in considerazione della pena edittale prevista per il reato presupposto di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura violazione dell'art. 62-bis cod. pen. conseguente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, non è consentito in sede di legittimità in quanto la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (vedi pag. 8 della sentenza impugnata); osservato che il quarto motivo di ricorso, con cui si censura violazione dell'art. 20-bis cod. pen. conseguente al diniego della richiesta di sostituzione della pena detentiva con una sanzione alternativa, non è consentito.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 20-bis cod. pen. in considerazione della gravità della condotta, dei plurimi precedenti penali di cui l'imputato è gravato e dell'insensibilità del ricorrente alla sanzione penale desumibile dalle ricadute nel reato conseguenti alle pregresse carcerazioni, circostanze che hanno indotto i giudici di appello ad escludere l'idoneità delle sanzioni sostitutive ad elidere il rischio di reiterazione di reati della medesima indole (vedi pag. 8 della sentenza impugnata); tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Cons