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Sentenza — n. 46873/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; fraud charge extinguished by victim's remission of complaint and defendant's acceptance.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46873/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for fraud without remanding the case. The victim had withdrawn their complaint on November 5, 2024, and the defendant accepted this withdrawal, legally extinguishing the crime. Consequently, the court ruled that no grounds for acquittal existed under procedural law, necessitating the annulment of the guilty verdict.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 125 D.Lgs. 81/2008; When a private prosecution crime is extinguished by the victim's remission and the defendant's acceptance, the conviction must be annulled without remand.

Parole chiave

Generato dall'IA
fraud charge extinguishment private prosecution remission criminal appeal annulment victim complaint withdrawal defendant acceptance of remission accuse di truffa violazione della buona fede dolo determinante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 640 cod. pen.
Art. 125 D.Lgs. 81/2008
Il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 125 del d.l.gs.
Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela.
Art. 340 cod. proc. pen.
A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen
Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela.
art. 340 cod. proc. pen
A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BERNARDI ALESSANDRO nato a PESCARA il 01/11/1963 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

BERNARDI ALESSANDRO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 9 gennaio 2024, ha confermato la sentenza emessa in data 13 giugno 2022, con la quale il Tribunale di Fermo lo ha condannato in relazione al reato di cui all'art.640 cod. pen. Il ricorrente, con l'unico motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 125 del d.l.gs. 81/2008 nonché vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente in data 6 novembre 2024 ha permesso di accertare che, in data 5 novembre 2024, la persona offesa ha rimesso la querela sporta nei confronti del Bernardi e che, in pari data, l'imputato ha accettato detta remissione di querela. Di conseguenza il reato di truffa, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 12 novembre 20