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Ordinanza — n. 46872/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for generic grounds and rejects prescription claim regarding aggravated theft.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46872/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Yakooubi Taoufik inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant failed to provide specific arguments regarding the lower court's reasoning on criminal liability and sentencing, violating procedural requirements for appeal grounds. Additionally, the claim that the crime of aggravated theft had expired was rejected because the aggravated form is merely a mitigating circumstance rather than a distinct offense with its own prescription period. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was condemned to pay the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 648 c.p.: Appeals must be specific and critical of the lower court's reasoning; the aggravated form of theft is a special mitigating circumstance, not an autonomous crime, so prescription follows the standard penalty.

Parole chiave

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generic appeal grounds defect of specificity prescription period theft aggravated theft status court costs condemnation sanzioni penali prescrizione della pena pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 648 c.p.
Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro
in quanto la fattispecie attenuata prevista dal secondo comma dell'articolo citato non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma circostanza attenuante speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv.
Sez. 2, n. 44681 del 13/09/2022, Pontecorvo
Sez. 2, n. 44681 del 13/09/2022, Pontecorvo, non massinnata).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YAKOUBI TAOUFIK nato il 10/09/1975 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di YAKOUBI TAOUFIK; rilevato che il primo ed il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità, alla determinazione del trattamento sanzionatorio nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dei benefici di legge sono generici perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen.; il ricorrente, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta (vedi pagg. da 2 a 6 della sentenza impugnata), si limita a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza di appello. Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01); rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente eccepisce la sopravvenuta prescrizione del reato di ricettazione attenuata è manifestamente infondato. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, ai fini della individuazione del termine di prescrizione del reato di ricettazione, deve aversi sempre riguardo alla pena stabilita dal primo comma dell'art. 648 cod. pen. in quanto la fattispecie attenuata prevista dal secondo comma dell'articolo citato non costituisce autonoma previsione incriminatrice, ma circostanza attenuante speciale (vedi Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492 - 01;

Sez. 2, n. 44681 del 13/09/2022, Pontecorvo, non massinnata). In considerazione della data di commissione del reato (25 luglio 2016), il termine massimo di prescrizione si perfezionerà solo in data 25 luglio 2026. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Con r