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Ordinanza — n. 46871/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding prescription period calculation and criminal liability findings under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46871/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Alfredo Festa's appeal inadmissible, rejecting his claims regarding the calculation of the prescription period and the court's findings on criminal liability. The appellant argued for a specific prescription timeline based on recidivism rules, while the appellate court had already established his criminal responsibility through a comprehensive factual reconstruction. The supreme court upheld the lower court's decision, noting that the prescription period extends until 2028 and that the exclusion of leniency due to minor offense was correctly denied given the defendant's significant criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 157, Art. 161, Art. 99, Art. 131-bis of the Penal Code; The prescription period for recidivists must account for both the statutory increase and the two-thirds extension, and the exclusion of leniency requires the absence of habitual behavior and significant harm.

Parole chiave

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prescription period calculation recidivism under Penal Code exclusion of leniency criminal liability findings inadmissible appeal habitual behavior assessment statutory time limits reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 157 of the Penal Code
Letto il ricorso di Festa Alfredo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 157 cod.
Art. 161 of the Penal Code
sia dell'aumento di due terzi previsto dall'art. 161, comma secondo, ult.
Art. 99 of the Penal Code
Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, in caso di recidiva ex art. 99, comma quarto, cod.
Art. 131-bis of the Penal Code
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 157 cod. pen
Letto il ricorso di Festa Alfredo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu
Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv.
Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè
273490-01; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FESTA ALFREDO nato a NAPOLI il 09/07/1973 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Festa Alfredo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art. 157 cod. pen. conseguente alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato. Il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, in caso di recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., il calcolo del termine di prescrizione va eseguito tenendo conto sia dell'aumento previsto dall'art. 157, comma secondo, cod. pen. sia dell'aumento di due terzi previsto dall'art. 161, comma secondo, ult. parte, cod. pen. (vedi tra le altre:

Sez. 5, n. 32679 del 13/06/2018, Pireddu, Rv. 273490-01; Sez. 4, n. 44610 del 21/09/2023, Bisiccè, Rv. 285267 - 01); rilevato, di conseguenza, che il termine massimo di prescrizione si perfezionerà solo in data 9 novembre 2028 in considerazione della data di commissione del reato (3 gennaio 2014) e delle sospensioni dei termini di prescrizione correttamente indicate nella sentenza di appello (rinvii delle udienze del 04/07/2019, 07/11/2019, 27/02/2020, 23/07/2020, 10/09/2020, 10/12/2020 e 17/03/2022 per legittimo impedimento difensore) con conseguente manifesta infondatezza della censura; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pagg. 13 e 14 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità della condotta posta in essere, del valore significativo del danno subito dalla persona offesa e dei plurimi precedenti penali specifici di cui l'imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata(vedi pagg. 15 e 16 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il