Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise generic mitigating circumstances at second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Piergiacomi Marco inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued that generic mitigating circumstances should prevail over the contested aggravating circumstance, but the Court found this ground was not raised during the appeal phase. Consequently, the Court ruled that such omissions constitute a fatal defect preventing the review of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; The failure to raise specific grounds of objection at the second instance renders the subsequent cassation appeal inadmissible as an original defect.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIERGIACOMI MARCO nato a LORETO il 24/06/1978 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Piergiacomi Marco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante, non è consentito in sede di legittimità, in quanto ha ad oggetto una doglianza non dedotta in sede di appello, secondo quanto prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte secondo cui la denuncia di violazioni non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione (vedi Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01; Sez. 5, n. 12181 del 20/01/2022, Montini, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 estensor