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Ordinanza — n. 46869/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for generic grounds lacking specific legal arguments required by criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46869/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Pedone Carmelo and Lomartire Antonio inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants challenged the lower court's decision on criminal liability and sentencing but offered only generic complaints without detailed legal or factual arguments. The court ruled that such vague submissions fail to meet the statutory requirement for specific grievances, rendering the appeals unprocessable.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal must contain specific and detailed grounds linking the alleged errors to the facts or law of the contested decision, otherwise it is inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility specificity of appeal requirements criminal procedure code lack of critical link judicial review limits beni sequestrati impiego illecito di valori patrimoniali occultamento di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PEDONE CARMELO nato a TARANTO il 29/01/1988 LOMARTIRE ANTONIO nato a TARANTO il 30/06/1997 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pedone Carmelo e Lomartire Antonio; considerato che l'unico motivo di impugnazione, con cui i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità degli imputati, alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; i ricorrenti, a fronte di una motivazione coerente con le risultanze probatorie e logicamente corretta, si limitano a dedurre il vizio di motivazione con affermazioni generiche e prive di un nesso critico con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.

Questa Corte ha stabilito, in proposito, che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01) rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il C