Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to specific procedural and substantive legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Di Stefano Giuseppe inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued for a new 40-day appeal deadline and challenged the appellate court's finding of criminal responsibility and the exclusion of punishment. The court rejected these claims, noting the new deadline applies only to appeals filed after June 30, 2024, and that the lower court's reasoning on criminal liability and the lack of statutory grounds for non-punishment was specific and rational.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.: The new 40-day appeal term applies only to appeals filed after the statutory extension date, and the exclusion of punishment requires specific statutory elements which must be strictly assessed by the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO GIUSEPPE nato a GIARRE il 05/10/1960 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Stefano Giuseppe; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 601, comma terzo, cod. proc. pen. conseguente al mancato rispetto del termine di quaranta giorni previsto dal predetto articolo è manifestamente infondato. La nuova disciplina dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall'art. 34, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il nuovo termine a comparire nel giudizio di appello, è, infatti, applicabile alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, per effetto della proroga disposta dall'art. 11, comma 7, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 (vedi Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, Monaco, Rv. 286003 - 01;
Sez. U. informazione provvisoria n. 9/2024). rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta carenza di motivazione in ordine alla penale responsabilità è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di truffa (vedi pagg. 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il terzo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità è aspecifico.
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione del valore significativo del danno subito dalla persona offesa e dei plurimi precedenti penali di cui l'imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pag. 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consigli e