Italian court dismisses appeal for missing pre-appeal notice and domicile declaration under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Russo Tiziana inadmissible due to procedural defects. The appellant argued for a violation of specific articles regarding the criminal procedure code, but the court found her arguments fundamentally unfounded. The decision rests on the requirement that the mandate to appeal and domicile declaration must be submitted simultaneously with the appeal act to demonstrate a clear intent to contest the judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 420, 420-quater, 581 comma 1-quater, 586 cod. proc. pen.: The mandate to appeal and the declaration or election of domicile must be deposited simultaneously with the appeal act; their subsequent presentation renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO TIZIANA nato a NAPOLI il 25/06/1975 avverso l'ordinanza del 20/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Russo Tiziana e la memoria depositata in data 14 ottobre 2024 con cui il difensore della ricorrente insiste nei motivi di ricorso; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 420, 420-quater, 581, comma 1-quater e 586 cod. proc. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte a mente del quale, in tema di impugnazione di sentenza pronunciata nei confronti di imputato dichiarato assente, lo specifico mandato ad impugnare nonché la dichiarazione o elezione di domicilio di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., devono essere depositate contestualmente all'atto di appello, trattandosi di manifestazione indefettibile della consapevole volontà di impugnare, sicché la loro mancanza o successiva allegazione, pur se in data antecedente all'inizio del giudizio di impugnazione, determina l'inammissibilità del gravame (Sez. 2, n. 27774 del 23/05/2024, Rv. 286634 - 01;
Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, Rv. 286088-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Consi re estensore Il Pr i