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Ordinanza — n. 46866/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 46866/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46866/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHIA CLAUDIO nato a TARANTO il 20/03/1966 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLOgEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Recchia Claudio; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione dell'art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è aspecifico poiché non si confronta adeguatamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimat& T ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei timbri contraffatti rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha negato l'applicazione con corretti argomenti logici e in conformità a quanto disposto dall'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla mancanza del requisito della non abitualità della condotta alla luce dei precedenti penali dell'imputato per reati della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 46866/2024 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Recchia Claudio; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione dell'art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è aspecifico poiché non si confronta adeguatamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimat& T ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei timbri contraffatti rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha negato l'applicazione con corretti argomenti logici e in conformità a quanto disposto dall'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla mancanza del requisito della non abitualità della condotta alla luce dei precedenti penali dell'imputato per reati della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente precedenti penali rilevanti attitudine all'integrazione scemata imputabilità inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Recchia Claudio; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione dell'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECCHIA CLAUDIO nato a TARANTO il 20/03/1966 avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLOgEZ.DIST. di TARANTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Recchia Claudio; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione dell'art. 648 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, è aspecifico poiché non si confronta adeguatamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale, conformandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di ricettazione (cfr. Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120-01; da ultimo Sez. 2, n. 26881 del 25/05/2022, Difranco, non massimat& T ha fondato la responsabilità dell'imputato in considerazione del fatto che lo stesso non è riuscito a fornire una giustificazione plausibile in ordine alla provenienza dei timbri contraffatti rinvenuti nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha negato l'applicazione con corretti argomenti logici e in conformità a quanto disposto dall'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulla mancanza del requisito della non abitualità della condotta alla luce dei precedenti penali dell'imputato per reati della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 nove