Italian Court dismisses appeal as specific and inadmissible due to lack of autosufficiency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Masi's appeal inadmissible because the sole ground cited was aspecific and lacked autosufficiency. Masi argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding aggravated damage by threat, but failed to provide the complete transcript of the referenced acts as required by law. The court upheld the appeal's rejection, emphasizing that appellate judges cannot directly examine the entire case file and that the lower court's factual findings regarding the temporal and spatial correlation between the threat and the damage were unassailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 635 cod. pen.; When an appeal concerns the evaluation of evidentiary acts, the appellant must substantiate their claim with the full transcription of the cited documents, rendering the appeal inadmissible if this requirement is not met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASI MARCO nato a RIMINI il 26/02/1979 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Masi Marco; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione dell'art.635 cod. pen. conseguente alla ritenuta sussistenza del reato di danneggiamento con minaccia, è aspecifico e privo del requisito dell'autosufficienza; rilevato che il Collegio intende ribadire il principio di diritto secondo il quale, allorquando la doglianza abbia ad oggetto la valutazione di atti che contengono elementi di prova, è onere del ricorrente suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti richiamati, dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità l'esame diretto dell'intero fascicolo (vedi Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071 — 01;
Sez. 6, n. 48611 del 02/11/2022, Calvetta, non massimata). Nel caso di specie il ricorrente, senza procedere alla necessaria allegazione e quindi senza dare la prova della verità del dato probatorio invocato, ha affermato che una corretta valutazione delle dichiarazioni della persona offesa avrebbe dovuto indurre la Corte a ritenere indimostrata la sussistenza della contestata aggravante, con conseguente carenza del requisito dell'autosufficienza del ricorso; rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di danneggiamento aggravato (vedi pag. 3 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. ritenuto, inoltre, che la Corte territoriale ha correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui, per l'integrazione della fattispecie di danneggiamento con minaccia alla persona, è sufficiente che quest'ultima sia contestuale al fatto produttivo del danneggiamento, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo.
Ciò che rileva, dunque, è la correlazione spazio-temporale tra la condotta di danneggiamento e il ricorso a mezzi di minaccia e violenza, dimostrativa di una più spiccata capacità a delinquere che faccia leva su un contesto di minaccia o violenza indirizzata nei confronti della vittima in cui si inserisce la condotta di danneggiamento dell'altrui bene (vedi Sez. 5, n. 15643 del 13/12/2019, Forte, Rv. 279105-01; da ultimo Sez. 2, n. 3137 del 06/12/2023, Dascalasu, non massinnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, ip.