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Ordinanza — n. 46863/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as generic and lacking specific grounds for review under procedural code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46863/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marino Andrea inadmissible due to a generic lack of specific grounds. The appellant argued for a violation of motivation regarding the criminal responsibility for robbery, but the court found the arguments too broad to allow the reviewing judge to exercise their duty of scrutiny. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds cited are generic and fail to specify the elements underlying the criticism, thereby preventing the reviewing judge from identifying the specific points of contention.

Parole chiave

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generic appeal grounds violation of motivation criminal procedure code reviewing judge scrutiny inadmissible appeal procedural costs robbery conviction licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Marino Andrea; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina impropria, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARINO ANDREA nato a CESA il 19/02/1971 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marino Andrea; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina impropria, è del tutto generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione adeguata e congrua in ordine alla prova posta a fondamento della pronuncia di condanna (si vedano, in proposito, pagg. 5-8), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024 Il Coni.g1jstnsove Il Presiden