Italian Court dismisses appeal regarding conviction for receiving stolen goods and generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Murolo Mariano inadmissible, upholding the lower court's conviction for receiving stolen goods and rejecting claims regarding mitigating circumstances. The appellant argued that the crime of receiving was absorbed by the sale of counterfeit products and that generic mitigating factors should have been recognized, but the court found these arguments infounded based on distinct legal elements and established jurisprudence. Consequently, the appeal was rejected because the first and third grounds lacked merit, and the second ground was dismissed as it did not require the lower court to consider all favorable elements.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, 517, 131-bis cod. pen.; The crimes of receiving stolen goods and selling counterfeit products are distinct and do not absorb each other, while generic mitigating circumstances need only a congruent reference to decisive negative elements rather than an exhaustive review of all facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUROLO MARIANO nato a NAPOLI il 11/06/1985 avverso la sentenza del 29/01/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; N
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Murolo Mariano; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione in ordine alla mancata assoluzione per il reato di ricettazione in quanto assorbito nella fattispecie di vendita di prodotti con segni mendaci, è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha correttamente affermato (vedi pag. 7 della sentenza impugnata) che i reati di cui agli artt. 648 e 517 cod. pen. possono concorrere, atteso che le rispettive fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse sia sotto il profilo strutturale, poiché volte a tutelare beni giuridici diversi, sia sotto il profilo cronologico e, pertanto, tra le stesse non può configurarsi un rapporto di specialità, non risultando neppure dal sistema una diversa volontà espressa o implicita del legislatore; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette circostanze, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (vedi in proposito pag. 9 della sentenza impugnata in ordine alla valenza negativa dei precedenti specifici del ricorrente); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato.
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131- bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità del fatto, del valore significativo del danno provocato alla persona offesa e dei numerosi precedenti penali di cui l'imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata (vedi pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso, in dat