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Sentenza — n. 46861/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed; crime extinguished by victim's withdrawal of complaint; defendant ordered to pay costs.

Numero d'incarto Sentenza — n. 46861/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's conviction for the crime of unauthorized appropriation. The victim, Tiziana Angione, withdrew her complaint on May 30, 2024, which the special prosecutor accepted, legally extinguishing the offense. Consequently, the court declared the crime extinguished and ordered the defendant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.; Art. 340 cod. proc. pen.: A crime prosecutable only upon complaint is extinguished if the victim withdraws the complaint and the prosecutor accepts the withdrawal, warranting annulment without remittal.

Parole chiave

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unauthorized appropriation complaint withdrawal crime extinction procedural costs annulment without remittal particular prosecution special prosecutor indebito

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 337 cod. pen. stante la mancanza di valida querela ed in subordine chiede non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.
Art. 129 comma 2 cod. proc. pen.
Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela.
Art. 340 cod. proc. pen.
A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
art. 337 cod. pen
Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 337 cod. pen.
art. 129 comma 2 cod. proc. pen
Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela.
art. 340 cod. proc. pen
A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI COSTANZO DOMENICO nato a NAPOLI il 30/10/1998 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

DI COSTANZO DOMENICO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, in data 19 febbraio 2024, ha confermato la sentenza emessa in data 15 febbraio 2022, con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno l'ha condannato per il reato di cui all'art.646 cod. pen. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 337 cod. pen. stante la mancanza di valida querela ed in subordine chiede non doversi procedere per intervenuta remissione di querela.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La documentazione prodotta dalla difesa del ricorrente ha permesso di accertare che, in data 30 maggio 2024, la persona offesa Tiziana Angione ha rimesso la querela sporta nei confronti del Di Costanzo e che, in pari data, il procuratore speciale dell'imputato ha accettato detta remissione di querela. Di conseguenza il reato di appropriazione indebita, procedibile a querela di parte, deve essere dichiarato estinto per intervenuta remissione della querela ed accettazione del querelato. Non rinvenendosi elementi per un proscioglimento nel merito ex art. 129 comma 2 cod. proc. pen., va disposto annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta remissione della querela. A tale pronuncia consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 340 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 12 novembre