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Ordinanza — n. 46858/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals regarding timeliness of complaint and general mitigating circumstances under Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46858/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Piccioli Nadia and Castaldo Domenico inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued for violations of the Penal Code regarding the timeliness of the complaint and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these claims as either manifestly unfounded or aspecific, citing established jurisprudence that requires specific factual arguments and positive evidence for such defenses.

Regesto Legislator

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Art. 124 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: Appeals alleging violations regarding the timeliness of the complaint or the denial of general mitigating circumstances are inadmissible if they are aspecific, reiterative of first-instance arguments, or lack concrete evidence of positive factors.

Parole chiave

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timeliness of complaint general mitigating circumstances aspecific appeal penal responsibility Court of Cassazione reiterative argument procedural inadmissibility prove tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 124 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti
Sez. 2, n. 879 del 17/10/2023, Fogliani
272373 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 879 del 17/10/2023, Fogliani, non massimata).
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano
Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PICCIOLI NADIA nato a BRESCIA il 27/09/1975 CASTALDO DOMENICO nato a NAPOLI il 23/02/1969 avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Piccioli Nadia e Castaldo Domenico; rilevato che il primo motivo con cui i ricorrenti lamentano violazione dell'art.124 cod. pen. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta tempestività della querela è manifestamente infondato. I giudici di appello (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata) hanno fatto corretto uso dell'univoco e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare del relativo potere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore e della illiceità delle condotte (Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 879 del 17/10/2023, Fogliani, non massimata). rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui la ricorrente Piccioli lamenta vizio di motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputata è aspecifico in quanto reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti in motivazione; i giudici di appello, con percorso argonnentativo esaustivo e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità della Piccioli (vedi pagg. da 10 a 13 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta violazione dell'art. 62-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico e non consentito.

I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (vedi pag. 13 della sentenza impugnata). Il Collegio condivide, in proposito, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento all'assenza di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,