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Ordinanza — n. 46857/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46857/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Luca Labreciosa's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the lower court's refusal to apply specific mitigating circumstances and exclusions of punishability, arguing violations of the Penal Code. The court rejected these claims as generic and unsupported by concrete evidence or logical contradictions in the first instance judgment.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis, cod. pen.; Art. 62-bis pen.: Appeals based on generic allegations of insufficient motivation without specific refutation of the lower court's factual findings are inadmissible in the Court of Cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances exclusion of punishability Court of Cassation penal code provisions court costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis, cod. pen.
Letto il ricorso di LABRECCIOSA LUCA; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è manifestamente infondato.
Art. 62-bis pen.
4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis pen.
art. 131-bis cod. pen
Letto il ricorso di LABRECCIOSA LUCA; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549
4 della sentenza impugnata) la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590
279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LABRECCIOSA LUCA nato a TERAMO il 27/06/1978 avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di LABRECCIOSA LUCA; rilevato che il primo motivo di impugnazione, con il quale il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 131-bis, cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è manifestamente infondato. La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta della ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione delle modalità della condotta, del "non esiguità" del danno cagionato alla persona offesa e dell'abitualità della condotta desumibile dai numerosi precedenti penali della medesima indole (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), motivazione che non può esser rivalutata, in questa sede, in assenza di contraddizioni o illogicità manifeste; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 62-bis pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è generico e non consentito in sede di legittimità; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica carenza di motivazione sul punto, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse in sentenza.

I giudici di appello, ai fini del diniego delle invocate attenuanti, hanno correttamente valorizzato (vedi pag. 4 della sentenza impugnata) la mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02 e Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 n