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Ordinanza — n. 46856/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for being specific and violating criminal code provisions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 46856/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Angelo Caruso inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground of appeal specific because it merely repeated issues already decided by the lower court with sound logic, while the second ground violated procedural rules by attempting to challenge the application of Article 131-bis of the Criminal Code. Consequently, the court ruled that the appeal could not proceed to a merits review and must be rejected outright.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: Appeals must be specific and cannot challenge the application of exclusion clauses for habitual offenders when the lower court's reasoning is not contradictory or illogical.

Parole chiave

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specific appeal criminal liability habitual offender procedural inadmissibility Criminal Code riesame dell'asilo ripetute violazioni del diritto degli stranieri assoggettamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 131-bis c.p.
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARUSO ANGELO nato a MAZARA DEL VALLO il 14/07/1989 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Caruso Angelo; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, è aspecifico poiché ripropone le stesse questioni già discusse e ritenute infondate dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici. I giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede; rilevato che il secondo motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità, è aspecifico e non consentito in sede di legittimità.

La Corte di appello ha correttamente escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. in considerazione dei quattro precedenti penali di cui l'imputato è gravato, che escludono la non abitualità del comportamento, richiesta espressamente dalla disposizione invocata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat