Italian Court dismisses appeals on receipt crime, citing specific intent and procedural inadmissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeals by Gualà Catia and Verdecchia Francesco inadmissible, rejecting their claims regarding the subjective element of the crime of receipt. The court found the arguments merely repetitive of the appellate court's already reasoned decisions and affirmed that specific intent exists when an agent knowingly accepts the risk of illicit origin. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648, 712 cod. pen.; The court holds that appeals challenging the appellate court's factual findings on the subjective element of receipt are inadmissible if they merely reproduce the lower court's reasoning without new legal arguments, and that specific intent is established by knowingly accepting the risk of illicit provenance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: GUALA CATIA nato a GIULIANOVA il 02/09/1972 VERDECCHIA FRANCESCO nato a NOTARESCO il 09/05/1970 avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gualà Catia e Verdecchia Francesco; considerato che i tre motivi di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione degli artt. 648 e 712 cod. pen. nonché difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di ricettazione, alla responsabilità concorsuale della Gualà ed alla mancata riqualificazione del fatto nel reato di incauto acquisto, sono aspecifici e meramente riproduttivi di profili di censura inerenti alla ricostruzione dei fatti e all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte di merito. rilevato che i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni del giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità dei ricorrenti in ordine al reato di ricettazione (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. rilevato che la Corte territoriale ha correttamente dato seguito al principio di diritto secondo cui sussiste il dolo di ricettazione quando l'agente accetta consapevolmente il rischio che la cosa ricevuta sia di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. 270179 - 01; da ultimo Sez. 2, n. 38084 del 06/07/2022, Schiena, non massimata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; rilevato che non vanno liquidate le spese a favore della costituita parte civile Ricci Umberto in considerazione del fatto che la memoria conclusiva depositata, in data 09/11/2024, dall'Avv.
Franco Patella a cagione della sua genericità, non ha fornito alcun contributo alla dialettica processuale, in quanto priva di eccezioni o deduzioni dirette a paralizzare o ridurre la pretesa del ricorrente (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. U., n. 877 del 14/7/2022, Sacchettino, Rv. 283886 - 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese avanzata dalla parte civile Ricci Umberto. Così