Italian Court dismisses generic appeal on sentencing excessiveness lacking specific legal arguments under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giovanni Vizzi's appeal inadmissible due to a lack of specific legal arguments regarding sentencing. The appellant merely claimed the punishment was excessive without refuting the lower court's detailed reasoning on the objective gravity of the conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal alleging excessive sentencing is inadmissible if it relies on generic claims of incongruity without specific factual or legal confrontation with the lower court's motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIZZI' GIOVANNI nato a DESIO il 28/12/1973 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di VIZZI' GIOVANNI; rilevato che l'unico motivo di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 133 cod. pen. nonché vizio di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen.; la difesa, infatti, si è limitata a sostenere una generica eccessività ed incongruità del trattamento sanzionatorio, rassegnando poi le conclusioni favorevoli al proprio assistito senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni espresse dai giudici di merito; rilevato che la Corte territoriale ha adeguatamente motivato in ordine alla congruità della pena stante l'oggettiva gravità della condotta (vedi pag. 4 della sentenza impugnata), argomentazione con cui il ricorso ha omesso di confrontarsi con conseguente difetto di specificità. rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 12 novembre 20